Consorzio Solco, per completare l’offerta in ambito sicurezza offerta alle cooperative socie e non, offre un percorso di formazione per dirigenti di 16 ore al costo di 230 + IVA
Il primo percorso verrà attivato nel mese di Febbraio 2020 con un minimo di 10 iscritti.
Il certificato rilasciato avrà la validità di 5 anni e può essere poi rinnovato con 6 ore di aggiornamento entro la scadenza prevista
Per adesioni e informazioni: 03721786314 int. 2 – formazione@solcocremona.it
Di seguito una descrizione del percorso formativo:
Nell’ambito del sistema di prevenzione e sicurezza aziendale, il dirigente mette in atto le direttive del datore di lavoro, organizza e vigila sull’attività per garantirne la sicurezza. In genere il datore di lavoro nomina il dirigente per la sicurezza quando l’azienda ha più sedi lavorative: infatti in questi casi il datore di lavoro da solo non riuscirebbe a tenere sotto controllo la salute e sicurezza dei lavoratori.
Come avrete capito per il dirigente è fondamentale avere specifiche conoscenze e poteri particolari per eseguire le proprie funzioni in piena autonomia. È per questo che la legge vuole che per diventare dirigente si debba accettare una nomina per iscritto che conferisca al delegato i poteri decisionali e di spesa necessari per svolgere le proprie funzioni. La delega deve riportare data certa e deve essere pubblicizzata in azienda in modo tale che tutti i lavoratori ed i componenti dell’organico sappiano della sua presenza e possano prenderlo come figura di riferimento.
Tra le varie funzioni che il datore di lavoro può delegare al dirigente troviamo ad esempio la nomina del medico competente, dell’addetto alla prevenzione e lotta incendi, dell’addetto al primo soccorso.
Per rendere valida la delega specifica il dirigente deve obbligatoriamente frequentare un corso di formazione di 16 ore (validità quinquennale)
Per tutte queste funzioni la legge prevede in caso di inadempimento delle pesanti sanzioni che rendono il dirigente per la sicurezza una figura responsabile anche dal punto di vista penale. A tal proposito specifichiamo che il datore di lavoro dovrà accertarsi delle capacità attitudinali del dirigente ancor prima di affidare l’incarico e delegarlo.
Per chiarire i rischi citiamo gli articoli di legge:
In tal senso l’articolo 37 D.Lgs. del n. 81/2008 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) rappresenta gli obblighi fondamentali in materia, sanzionando come reati contravvenzionali (penali) i commi che definiscono i capisaldi dell’obbligo formativo:
comma1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. (Sanzione per la violazione: arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro – dirigente)
Perché la formazione sia completa ed efficace il coinvolgimento dei dirigenti è sancito nel comma 7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
(Sanzione per la violazione: arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro/dirigente)